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	<title>Prestiti Blog &#187; Mutui</title>
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	<description>Guide e consigli sui Prestiti</description>
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		<title>Surroga mutuo: non piace più agli italiani</title>
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		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:28:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La surroga mutuo non piace più agli italiani. Secondo il broker Mutui.it – che ha esaminato oltre 150 mila domande presentate dall’inizio dell’anno, nel 2012 le richieste di surroga sono calate in misura elevata: se a ottobre 2010 (data dell’ultima rilevazione)la surroga del mutuo il 18% del totale dei mutui richiesti, ad oggi arrivano solo al 9,7%. Un calo, questo, [...]
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</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-9017" title="surroga-mutuo" src="http://prestitiblog.com/files/2012/03/surroga-mutuo.jpg" alt="" width="300" height="300" />La surroga mutuo </strong>non piace più agli italiani. Secondo il broker <strong>Mutui.it</strong> – che ha esaminato oltre 150 mila domande presentate dall’inizio dell’anno, nel 2012 le richieste di surroga sono calate in misura elevata: se a ottobre 2010 (data dell’ultima rilevazione)la <a title="Portabilità del mutuo: la surroga e le nuove disposizioni" href="in-evidenza/portabilita-del-mutuo-la-surroga-e-le-nuove-disposizioni/" target="_blank">surroga del mutuo</a> il 18% del totale dei <strong>mutui</strong> richiesti, ad oggi arrivano solo al 9,7%. Un calo, questo, interpretabile alla luce degli alti spread imposti dalle banche a chi chiede oggi un <strong>finanziamento per la casa.</strong></p>
<p>La surroga resta comunque una risorsa e un diritto per i consumatori visto che, se possibile,  permette di migliorare il finanziamento in atto; è evidente, tuttavia, che in questa fase di contrazione del credito e di spread elevati ottenere delle condizioni migliorative di tasso è piuttosto complesso e la domanda, prima ancora dell’offerta delle banche, ne risente.</p>
<p>Esaminando, nel dettaglio, le richieste di surroga il quadro che emerge è piuttosto chiaro: l’importo medio richiesto è di 117.000, pari al 49% del valore totale dell’immobile; l’età media a cui  si fa domanda è di 38 anni, mentre la durata è di circa 20 anni.</p>
<p>Per quanto riguarda le differenze tra le Regioni, va detto che quasi tutte registrano cali elevati della percentuale delle <strong>surroghe</strong> sul totale dei<strong> mutui richiesti.</strong> Le regioni con le diminuzioni maggiori sono Trentino Alto Adige (-25,8%), Friuli Venezia Giulia (-21,44%) e Veneto (-13,30%)</p>
<p>Con l’introduzione del Decreto Bersani, nel 2007, sono stati azzerati i costi per il mutuatario che chiede la <strong>surroga del mutuo</strong>. Inoltre, la norma prevede la collaborazione della banca di provenienza per agevolare il trasferimento del <strong>mutuo</strong>. Nella prassi, tuttavia, non sono mancati episodi di ostruzionismo da parte delle banche.</p>
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		<title>Estinzione anticipata mutuo: l&#8217;accordo fra Abi e i consumatori</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il 2 Maggio 2007, l&#8216;ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei consumatori hanno raggiunto l&#8217;accordo che determina la misura massima per le penali di estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui stipulati prima del 2 Febbraio 2007 (acquisto prima casa) o prima del 3 aprile 2007 (acquisto o ristrutturazione di unità immobiliare adibite ad [...]
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</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9158" title="TV76" src="http://prestitiblog.com/files/2012/04/TV76-300x228.jpg" alt="estinzione anticipata mutuo" width="300" height="228" />Il 2 Maggio 2007, l<strong>&#8216;ABI (Associazione Bancaria Italiana)</strong> e le <strong>Associazioni dei consumator</strong>i hanno raggiunto l&#8217;accordo che determina la misura massima per le penali di estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui stipulati prima del 2 Febbraio 2007 (acquisto prima casa) o prima del 3 aprile 2007 (acquisto o ristrutturazione di unità immobiliare adibite ad abitazione, o allo svolgimento della propria attività).</p>
<p>A) <a title="Mutui: meglio a tasso fisso o a tasso variabile?" href="/in-evidenza/mutui-meglio-a-tasso-fisso-o-a-tasso-variabile/" target="_blank">Mutuo a Tasso Variabile: </a></p>
<ul>
<li>0,50 % penale soglia</li>
</ul>
<ul>
<li>0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<p>B) <a title="Domus Fisso, il mutuo a tasso fisso di Intesa San Paolo" href="/in-evidenza/domus-fisso-il-mutuo-a-tasso-fisso-di-intesa-san-paolo/" target="_blank">Mutuo a Tasso Fisso </a>stipulato prima del 2001</p>
<ul>
<li>0,50 % penale soglia</li>
</ul>
<ul>
<li>0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<p>B1) <strong>Mutuo a Tasso Fisso</strong> stipulato dal 2001</p>
<ul>
<li>1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<p>D) <a title="I tipi di mutuo" href="/in-evidenza/i-tipi-di-mutuo/" target="_blank">Mutuo a Tasso Misto s</a>tipulato prima del 2001</p>
<ul>
<li>0,50 % penale soglia</li>
</ul>
<ul>
<li>0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<p>E) <strong>Mutuo a tasso misto</strong> stipulato dal 2001</p>
<p>E1) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche pari o inferiori ai due anni</p>
<ul>
<li>0,50 % penale soglia</li>
</ul>
<ul>
<li>0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<p>E2) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche superiori ai due anni</p>
<p>E2A) se al momento dell&#8217;<a title="Estinguere un mutuo anticipatamente: quando conviene" href="/in-evidenza/estinguere-un-mutuo-anticipatamente-quando-conviene/" target="_blank">estinzione anticipata il mutuo </a>è a tasso variabile</p>
<ul>
<li>0,50 % penale soglia</li>
</ul>
<ul>
<li>0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<p>E2B) se al momento dell&#8217;estinzione anticipata il mutuo è a tasso fisso</p>
<ul>
<li>1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li>0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<p>Il periodo di ammortamento da considerare (ai fini dell&#8217;applicazione delle misure massime delle penali 1,90 e 1,50) è circoscritta alla parte dello stesso regolata a tasso fisso, vigente al momento dell&#8217;<strong>estinzione anticipata del mutuo.</strong></p>
<p>Clausole di salvaguardia<br />
Nel caso in cui il <strong>contratto di mutuo</strong> preveda penali pari o inferiori alle misure massime stabilite dall&#8217;accordo, bisognerà applicare le seguenti riduzioni:<br />
Mutui a tasso variabile / mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001: riduzione 0,20 %<br />
Mutui a tasso fisso stipulati dal 2001:</p>
<ul>
<li>se la penale contrattuale è pari o superiore a 1,25 %: riduzione 0,20 %</li>
</ul>
<ul>
<li>se la penale contrattuale è inferiore a 1,25 %: riduzione 0,15 %</li>
</ul>
<p>Tutte le riduzioni possono portare la penale al limite dello 0%</p>
<p>Sul sito <a href="http://www.adusbef.it">www.adusbef.it</a> è possibile scaricare il testo dell&#8217;accordo al quale è allegato la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” da inviare alle banche per ottenere le agevolazioni sulle penali di estinzione anticipata.</p>
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</ol></p>]]></content:encoded>
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		<title>Portabilità del mutuo: la surroga e le nuove disposizioni</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:35:54 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;art. 8 della Legge 40/2007 introduce la libertà per il debitore di passare da una banca all&#8217;altra senza oneri e senza perdere i benefici fiscali. Anche se può sembrare ovvio, non lo era prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legge 7/07. Infatti, il meccanismo utilizzato da tale norma è quello della surrogazione per volontà del [...]
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</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9137" title="suttoga-ristrutturazione_12" src="http://prestitiblog.com/files/2012/04/suttoga-ristrutturazione_12.jpeg" alt="surroga mutuo" width="250" height="250" />L&#8217;art. 8 della Legge 40/2007 introduce la libertà per il debitore di passare da una banca all&#8217;altra senza oneri e senza perdere i benefici fiscali. Anche se può sembrare ovvio, non lo era prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legge 7/07. Infatti, il meccanismo utilizzato da tale norma è quello della surrogazione per volontà del debitore, ai sensi dell&#8217;art. 1202 c.c. Trattasi pertanto di un istituto già previsto dal nostro ordinamento, ma non applicabile nei rapporti con gli istituti di credito a causa di apposite clausole che venivano inserite nei contratti di mutuo da parte degli stessi istituti.</p>
<p>Ora, invece, non solo è possibile per il debitore cambiare banca in favore di un&#8217;altra banca che offre condizioni più vantaggiose, ma a tale volontà del debitore la banca non può opporsi ed inoltre il cambiamento deve avvenire senza oneri per il debitore il quale non perde neppure i benefici fiscali di cui abbia eventualmente goduto.</p>
<p>Si deve comunque rilevare che la <strong>surrogazione</strong> ex art. 1202 c.c. è soggetta a tre condizioni:</p>
<p>•  il nuovo <strong>mutuo</strong> e la quietanza del vecchio <strong>mutuo</strong> devono risultare da atto avente data certa;</p>
<p>•  nel nuovo <strong>mutuo</strong> va indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata dalla nuova banca;</p>
<p>•  la quietanza rilasciata dalla banca surrogata deve indicare la dichiarazione del mutuatario circa la provenienza della soma impiegata nel pagamento.</p>
<p>Rispetto alla normativa esposta, il decreto legge dispone inoltre che:</p>
<p>- la <strong>surrogazione</strong> può essere praticata per qualsiasi tipologia di finanziamento bancario (non solo per i mutui);</p>
<p>- la vecchia banca, come detto, non può opporsi alla surrogazione eccependo ad esempio che il contratto di finanziamento non consente l&#8217;estinzione anticipata;</p>
<p>- si mantiene la vecchia iscrizione ipotecaria, annotando a margine di essa la surrogazione; tale annotazione può avvenire semplicemente presentando all&#8217;ufficio dell&#8217;agenzia del Territorio una copia autentica dell&#8217;atto di surrogazione.</p>
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</ol></p>]]></content:encoded>
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		<title>Mutui a tasso variabile: gli indici a cui fare attenzione</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
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		<description><![CDATA[Il tasso di interesse, principale ma  non unica condizione economica del contratto di mutuo, non è in genere oggetto di negoziato, ed è quindi tipicamente determinato dal mutuante; al mutuatario resta la scelta, ove possibile, fra le varie offerte del mercato, ma le differenze, spesso calcolabili in pochi decimali di tasso annuo nominale, potrebbero essere [...]
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</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-8770" title="tassi-di-interesse2" src="http://prestitiblog.com/files/2012/02/tassi-di-interesse2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Il <strong>tasso di interesse</strong>, principale ma  non unica condizione economica del contratto di <strong>mutuo</strong>, non è in genere oggetto di negoziato, ed è quindi tipicamente determinato dal mutuante; al mutuatario resta la scelta, ove possibile, fra le varie offerte del mercato, ma le differenze, spesso calcolabili in pochi decimali di <strong>tasso annuo nominale,</strong> potrebbero essere di ardua comparazione quando versate al <strong>tasso annuo effettivo globale</strong>; da molte parti si è sostenuto che l&#8217;attuale regolamentazione della materia non evita una marcata difficoltà di approccio da parte dell&#8217;ordinario consumatore.</p>
<p><strong>EURIBOR</strong>. E’ il tasso a breve termine, da 1 settimana a 12 mesi, quotato per l’Euro ed è il principale parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile. Le banche applicano il parametro in maniera diversa. In alcuni casi è uguale alla scadenza delle rate (ad esempio, <a href="/t/euribor/" target="_blank">Euribor</a> ad 1 mese per rate con pagamento mensile), in altri è applicata un media (ad esempio tasso Euribor dei quindicigiorni precedenti la scadenza della rata), in altri è un tasso più “datato” (ad esempio, Euribor della scadenza della rata precedente). Inoltre è utilizzato non solo il tasso Euribor ufficiale, ma alcune banche applicano un proprio tassoEuribor. Per tale motivo, due mutui indicizzati <strong>all’Euribor</strong>, perfettamente uguali, possono avere tassi e quindi costi diversi.</p>
<p><strong>&gt; </strong><strong>TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)</strong></p>
<p>Indica i<strong>l costo totale del mutuo</strong> su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il <strong>TAEG</strong> è un termine di confronto molto utile, soprattutto per i mutui a tasso fisso, e deve essere sempre indicato nella documentazione contrattuale.</p>
<p><strong>&gt; </strong><strong>Tasso a regime</strong></p>
<p>A fini commerciali, gli intermediari possono offrire interessi particolarmente vantaggiosi nei primi mesi del mutuo (“tasso di ingresso”) e rimandare a un momento successivo all’erogazione la determinazione definitiva del tasso, detto appunto “tasso a regime”. La differenza tra tasso di ingresso e tasso a regime può essere anche consistente. È quindi importante fare molta attenzione al carattere temporaneo delle agevolazioni e ai criteri che determineranno il tasso a regime.</p>
<p><strong>&gt; </strong><strong>Tasso di interesse</strong></p>
<p>L’indice, espresso in percentuale, della misura del compenso (interessi) che spetta all’intermediario per l’erogazione del finanziamento.</p>
<p><strong>&gt; </strong><strong>TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)</strong></p>
<p>Tasso pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall’intermediario non sia superiore.</p>
<p>Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell’intermediario o sul suo sito internet.</p>
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		<title>Mutui a tasso variabile: come sceglierli</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:28:36 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il mutuo è detto a tasso variabile quando la misura per il calcolo degli interessi si modifica nel tempo in relazione all’andamento del costo del denaro.Con il mutuo a tasso variabile sorge il rischio di arrivare ad una rata sensibilmente più alta di quella iniziale se i tassi salgono, e di compromettere la capacità di [...]
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			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9132" title="mutuo-sai-399853" src="http://prestitiblog.com/files/2012/04/mutuo-sai-399853.jpeg" alt="" width="300" height="300" />Il <strong>mutuo</strong> è detto a <strong>tasso variabile</strong> quando la misura per il calcolo degli <strong>interessi</strong> si modifica nel tempo in relazione all’andamento del costo del denaro.Con i<strong>l mutuo a tasso variabile</strong> sorge il rischio di arrivare ad una rata sensibilmente più alta di quella iniziale se i tassi salgono, e di compromettere la capacità di rimborso del cliente. A parziale attenuazione di tale rischio di insolvenza, esistono forme particolari di <strong>mutuo a tasso variabile</strong>:</p>
<ul>
<li>mutuo con &#8220;interest cap&#8221;, detti anche <strong>mutui</strong> &#8220;capped rate&#8221;, ossia un<strong> tasso variabil</strong>e con una soglia massima che comunque non può essere superata, per cui è nota fin dall&#8217;inizio la massima rata che il cliente può trovarsi a pagare;</li>
<li><strong>mutuo a tasso misto con opzione</strong>: consente al cliente se scegliere di passare da tasso fisso a variabile o viceversa, noto al momento della stipula del contratto, a una cadenza di tempo prefissata (ogni 3, 5 anni, etc.). Ad ogni rinegoziazione sarà calcolato l&#8217;interesse in base all&#8217;Euris o Euribor, se si passa al tasso fisso, maggiorati di uno spread che è indicato nel contratto;</li>
<li><strong>mutui a tasso bilanciato</strong>: l&#8217;interesse è una media pesata di tasso fisso e variabile (ossia Euris e Euribor), secondo un mix deciso dal cliente (50-50%, 60-40% etc.);</li>
<li><strong>mutuo a rata fissa e durata variabile.</strong> Se il tasso d&#8217;interesse diminuisce, il tempo di ammortamento sarà più breve. In caso di aumento della quota interessi, l&#8217;orizzonte temporale del mutuo cresce di conseguenza; quello che varia in questo caso è il tempo mentre la rata resta costante;</li>
<li><strong>mutui a tasso misto</strong> rinegoziabile dopo un certo numero di anni.</li>
</ul>
<p>Queste tipologie di <strong>mutuo</strong> possono essere denominate in valuta nazionale oppure in valuta estera. Se il <strong>mutuo</strong> è erogato in valuta estera, il richiedente riceve una somma in euro e dovrà restituire un debito residuo calcolato in base al cambio fra le due valute nel giorno dell&#8217;erogazione. L&#8217;ammontare di ogni rata in valuta estera è noto in base al <strong>mutuo</strong> concordato, mentre l&#8217;equivalente in euro è ricalcolato ogni mese in base al cambio corrente con la valuta straniera. I cambi in valuta estera sono soggetti al rischio di cambio, legato a una forte volatilità.</p>
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		<title>Cancellazione ipoteca mutui non fondiari: ora si paga</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:52:07 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7967" title="ipoteca" src="http://prestitiblog.com/files/2011/11/ipoteca-280x300.jpg" alt="" width="280" height="300" /></p>
<p><strong>L’ipoteca</strong> è un diritto di garanzia del creditore. In sostanza quando un privato accende un <strong>mutuo</strong>, mette <strong>l’ipoteca</strong> su un bene immobile a garanzia del pagamento. Teoricamente, in caso di mancata estinzione del debito nei tempi concordati, o in caso di insolvenza, il creditore può richiedere la vendita forzata del bene ipotecato, per recuperare la somma data in <strong>prestito</strong>.  <strong>L’ipoteca</strong> si estingue au</p>
<p>tomaticamente, dopo 20 anni. Se un <strong>mutuo</strong> è di durata maggiore, va rinnovata. Se si ha una casa, si può anche avviare un prestito ipotecario vitalizio: in pratica un finanziamento a lungo termine, assistito da ipoteca sulla casa di proprietà, come garanzia.</p>
<p>Dal 2011 la<a title="Cancellazione automatica ipoteca: novità per mutui non fondiari" href="/in-evidenza/cancellazione-automatica-ipoteca-novita-per-mutui-non-fondiari/" target="_blank"> cancellazione di ipoteca per <strong>mutui non fondiari</strong></a>peròè stata protagonista di alcune novità, purtroppo non a favore dei consumatori: infatti dallo scorso anno questa <strong>ipoteca</strong> è subordinata al pagamento di  un costo supplementare: una &#8220;formalità&#8221; che costa qualche migliaio di euro fra notaio e incartamenti vari.   La Commissione Finanze della Camera ha chiesto il ripristino della situazione quo ante e l’ampliamento del beneficio alle ipoteche dei <strong>mutui</strong> non fondiari.</p>
<p>Il consiglio è: aspettate prima di correre dal notaio, a meno che i tempi procedurali non vi costringano: in futuro magari la situazione potrebbe tornare come era prima, come richiesto dalla commissione finanze della camera&#8230;</p>
<p>Sperare non costa nulla!</p>
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		<title>Sospendere le rate del mutuo: una guida</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:19:27 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Abbiamo parlato spesso di mutui e di imprevisti che ci impediscono di avere denaro a sufficienza per pagare le rate. La perdita del lavoro e le difficili condizioni imposte dalla crisi economica rappresentano per molti uno scoglio vero e proprio per pagare puntualmente le rate del mutuo. Ci sono diversi strumenti che è bene conoscere [...]
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<li><a href='http://prestitiblog.com/in-evidenza/sospensione-mutuo-ce-tempo-fino-al-31-luglio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sospensione mutuo. C&#8217;è tempo fino al 31 luglio'>Sospensione mutuo. C&#8217;è tempo fino al 31 luglio</a></li>
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</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9066" title="Schermata 04-2456027 alle 14.28.47" src="http://prestitiblog.com/files/2012/04/Schermata-04-2456027-alle-14.28.47-300x274.png" alt="sospensione rate mutuo" width="300" height="274" />Abbiamo parlato spesso di <strong>mutui</strong> e di imprevisti che ci impediscono di avere denaro a sufficienza per pagare le rate. La perdita del lavoro e le difficili condizioni imposte dalla crisi economica rappresentano per molti uno scoglio vero e proprio per pagare puntualmente le<strong> rate del mutuo</strong>.</p>
<p>Ci sono diversi strumenti che è bene conoscere per chi si trova in difficoltà. A partire dalla possibilità di sospendere le rate del mutuo per chi ha perso un impiego grazie ai provvedimenti di Abi. Il blog di guide <a href="http://www.comefare.com" target="_blank">Comefare </a>ha realizzato un&#8217;interessante guida a puntate su come <strong>sospendere le rate del mutuo</strong> e partecipare al Piano Famiglie contro la crisi di Abi.</p>
<p>L’Abi hi deciso di <a title="Sospensione mutuo. C’è tempo fino al 31 luglio" href="/in-evidenza/sospensione-mutuo-ce-tempo-fino-al-31-luglio/" target="_blank">protrarre fino al 31 luglio 2012 </a>la possibilità di presentare la domanda per la <strong>sospensione delle rate dei mutui</strong>. Può farne richiesta chi non ha partecipato già in precedenza a tale opportunità.</p>
<p>Sappiate innanzitutto che è possibile chiedere alla propria banca di <strong>sospendere le rate del muto</strong> fino a 12 mesi: la sospensione si applica all’intera rata oppure alla quota capitale</p>
<p>I requisiti per poter fare questa richiesta sono l&#8217;aver acceso un <strong>mutuo</strong> per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa:</p>
<ul>
<li>di durata superiore ai 5 anni</li>
<li>di importo fino a 150 mila euro</li>
<li>reddito sotto i 40 mila euro</li>
</ul>
<p>Gli eventi negativi, in base ai quali può essere chiesta la <strong>sospensione</strong>, devono verificarsi dal 1° gennaio 2009 il 30 giugno del 2012 e sono:</p>
<ul>
<li>perdita del posto di lavoro</li>
<li>sospensione dal posto di lavoro</li>
<li>riduzione dell’orario di lavoro</li>
</ul>
<p>3. Uno degli intestatari del <strong>mutuo</strong></p>
<ul>
<li>è deceduto</li>
<li>in condizioni di non autosufficienza</li>
</ul>
<p>Vediamo, infine, quando NON puoi richiedere la <strong>sospensione</strong> <strong>delle rate del muto</strong>:</p>
<ol>
<li>ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi</li>
<li>ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni, ma indipendente delle condizioni che hanno diritto alla sospensione</li>
<li>se il tuo<strong> mutuo</strong> gode di agevolazioni pubbliche, di altre forme di <strong>sospensione delle rate</strong> o è coperto da un’assicurazione riferita proprio agli eventi che danno diritto alla sospensione</li>
</ol>
<p>Per sapere nei dettagli come proseguire e are richiesta vi consigliamo di consultare la <a href="http://comefare.com/t/sospensione-rata/" target="_blank">guida mutui di Comefare.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>La surroga: trasferire un mutuo e renderlo più conveniente</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:59:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La surroga, o portabilità, è la procedura introdotta dalla Legge Bersani n. 40/2007. La surrogazione permette di “trasferire” a costo zero il proprio mutuo da una banca ad un’altra e modificare i parametri del mutuo (senza variare il debito residuo), rendendo ancora più facile e conveniente la sostituzione del vecchio mutuo. Con la sostituzione si [...]
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<li><a href='http://prestitiblog.com/mutui-2/confrontare-piu-mutui-e-trovare-il-piu-conveniente/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Confrontare più mutui e trovare il più conveniente'>Confrontare più mutui e trovare il più conveniente</a></li>
<li><a href='http://prestitiblog.com/in-evidenza/scegliere-il-mutuo-fisso-o-variabile/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Scegliere il mutuo: fisso o variabile?'>Scegliere il mutuo: fisso o variabile?</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9017" title="surroga-mutuo" src="http://prestitiblog.com/files/2012/03/surroga-mutuo.jpg" alt="" width="300" height="300" />La <strong>surroga, o portabilità,</strong> è la procedura introdotta dalla Legge Bersani n. 40/2007.<br />
La <strong>surrogazione</strong> permette di “trasferire” a <strong>costo zero</strong> il proprio <strong>mutuo</strong> da una banca ad un’altra e modificare i parametri del mutuo (senza variare il debito residuo), rendendo ancora più facile e conveniente la sostituzione del vecchio mutuo.<br />
Con la <strong>sostituzione</strong> si può ottenere, oltre all’importo per estinguere il mutuo, anche una <strong>somma aggiuntiva</strong>, da utilizzare come si preferisce. In tal caso la sostituzione del mutuo avviene mediante una procedura differente dalla surroga, comunque con costi molto ridotti.</p>
<h3><strong>La surroga del mutuo</strong></h3>
<h4><strong>Surrogare il mutuo: </strong></h4>
<p>La <strong>surroga</strong> o surrogazione è un operazione con la quale si sposta il <strong>mutuo</strong> presso una banca differente per accedere a migliori condizioni. In sostanza si accende un nuovo mutuo utilizzando l’ipoteca originaria di quello vecchio (per questo motivo si usano anche i termini trasferire, trasferimento del <strong>mutuo</strong>).</p>
<div></div>
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<li><a href='http://prestitiblog.com/in-evidenza/scegliere-il-mutuo-fisso-o-variabile/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Scegliere il mutuo: fisso o variabile?'>Scegliere il mutuo: fisso o variabile?</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
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		<title>Quanto costa l&#8217;estinzione anticipata mutuo: l&#8217;accordo Abi e consumatori</title>
		<link>http://prestitiblog.com/in-evidenza/quanto-costa-lestinzione-anticipata-mutuo-laccordo-abi-e-consumatori/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[estinzione anticipata mutuo]]></category>
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		<description><![CDATA[Il 2 Maggio 2007, l&#8217;ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei consumatori hanno raggiunto l&#8217;accordo che determina la misura massima per le penali di estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui stipulati prima del 2 Febbraio 2007 (acquisto prima casa) o prima del 3 aprile 2007 (acquisto o ristrutturazione di unità immobiliare adibite ad [...]
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</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9020" title="foto21" src="http://prestitiblog.com/files/2012/03/foto21-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" />Il 2 Maggio 2007, l&#8217;<strong>ABI (Associazione Bancaria Italiana)</strong> e le Associazioni dei consumatori hanno raggiunto l&#8217;accordo che determina la misura massima per le penali di estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui stipulati prima del 2 Febbraio 2007 (acquisto prima casa) o prima del 3 aprile 2007 (acquisto o ristrutturazione di unità immobiliare adibite ad abitazione, o allo svolgimento della propria attività).</p>
<h4>A) Mutuo a <strong>Tasso Variabile</strong>:</h4>
<ul>
<li>
<h4><strong>0,50</strong> % penale soglia</h4>
</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,20</strong> % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,00</strong> % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<h4>B) Mutuo a Tasso Fisso stipulato <strong>prima del 2001</strong></h4>
<ul>
<li><strong>0,50</strong> % penale soglia</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,20</strong> % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,00</strong> % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<h4>B1) Mutuo a <strong>Tasso Fisso</strong> stipulato <strong>dal 2001</strong></h4>
<ul>
<li><strong>1,90 </strong>% nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>1,50</strong> % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,20</strong> % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,00</strong> % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<h4>D) Mutuo a <strong>Tasso Misto</strong><strong> </strong>stipulato <strong>prima del 2001</strong></h4>
<ul>
<li><strong>0,50</strong> % penale soglia</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,20</strong> % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,00</strong> <strong>%</strong> negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<h4>E) Mutuo a<strong> tasso misto </strong>stipulato<strong> dal 2001</strong></h4>
<p>E1) che prevedono <strong>variazione del tasso</strong> con cadenze periodiche <strong>pari o inferiori ai due anni</strong></p>
<ul>
<li><strong>0,50</strong> % penale soglia</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,20</strong> % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,00</strong> % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<p>E2) che prevedono <strong>variazione del tasso</strong> con cadenze periodiche <strong>superiori ai due anni</strong></p>
<p>E2A) se al momento dell&#8217;estinzione anticipata il mutuo è a <strong>tasso variabile</strong></p>
<ul>
<li><strong>0,50</strong> % penale soglia</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,20</strong> % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,00</strong> % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<p>E2B) se al momento dell&#8217;estinzione anticipata il mutuo è a <strong>tasso fisso</strong></p>
<ul>
<li><strong>1,90 </strong>% nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>1,50</strong> % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,20</strong> % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>0,00</strong> % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo</li>
</ul>
<p>Il periodo di ammortamento da considerare (ai fini dell&#8217;applicazione delle misure massime delle penali 1,90 e 1,50) è circoscritta alla parte dello stesso regolata a tasso fisso, vigente al momento dell&#8217;estinzione anticipata del mutuo.</p>
<p>NOTA BENE: Clausole di salvaguardia<br />
Nel caso in cui il <strong>contratto di mutuo</strong> preveda penali <strong>pari o inferiori</strong> alle misure massime stabilite dall&#8217;accordo, bisognerà applicare le seguenti riduzioni:<br />
<strong>Mutui a tasso variabile / mutui a tasso fisso</strong> stipulati prima del 2001: riduzione <strong>0,20 %</strong><br />
<strong>Mutui a tasso fisso</strong> stipulati dal 2001:</p>
<ul>
<li>se la penale contrattuale è pari o superiore a 1,25 %: riduzione <strong>0,20 %</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>se la penale contrattuale è inferiore a 1,25 %: riduzione <strong>0,15 %</strong></li>
</ul>
<p><strong>Tutte le riduzioni possono portare la penale al limite dello 0%</strong></p>
<p>Sul sito <a href="http://www.adusbef.it">www.adusbef.it</a> è possibile scaricare il testo dell&#8217;accordo al quale è allegato la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” da inviare alle banche per ottenere le agevolazioni sulle penali di estinzione anticipata.</p>
<p><strong>Estinzione parziale del mutuo</strong><br />
In caso di estinzione parziale è possibile ottenere un risparmio di interessi grazie alla riduzione del capitale residuo (si ricordi infatti che gli interessi vengono sempre calcolati sul capitale residuo). In genere la banca riduce proporzionalmente l’importo della rata, ma è anche possibile ridurre la durata del mutuo mantenendo lo stesso importo di rata. In quest’ultimo caso il risparmio di interessi sarà maggiore.</p>
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		<title>Mutui: gli altri parametri da considerare</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[costi aggiuntivi]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
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		<description><![CDATA[Nei mutui il tasso di interesse è determinato in base a parametri fissati sui mercati monetari e finanziari, cui l’intermediario aggiunge una maggiorazione, detta spread, che rappresenta la differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato. Di solito il parametro di riferimento per il tasso fisso è l’Eurirs,  per il tasso variabile [...]
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</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-9000" title="mutui-banco-sardegna1" src="http://prestitiblog.com/files/2012/03/mutui-banco-sardegna1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Nei mutui i</strong>l tasso di interesse è determinato in base a parametri fissati sui mercati monetari e finanziari, cui l’intermediario aggiunge una maggiorazione, detta <em>spread</em>, che rappresenta la differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato. Di solito il parametro di riferimento per il tasso fisso è l’Eurirs,  per il tasso variabile i parametri di riferimento sono l’Euribor oppure il tasso ufficiale fissato dalla Banca Centrale Europea.</p>
<p><strong>Imposte e agevolazioni fiscali</strong></p>
<p>Se il <strong>mutuo</strong> è concesso da una banca, il cliente paga un’imposta pari al 2% dell’ammontare complessivo, o lo 0,25% nel caso di acquisto della “prima casa”.</p>
<p>L’imposta è trattenuta direttamente dalla banca, per cui la somma percepita dal cliente è inferiore all’importo concesso. Se il mutuo è concesso da un’impresa non bancaria, per esempio una società finanziaria, le condizioni sono meno favorevoli (per le agevolazioni fiscali sui mutui &gt; <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>). Ci possono poi essere altre imposte legate all’iscrizione dell’ipoteca o ad altri adempimenti. Gli interessi pagati per un mutuo ipotecario per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale sono detraibili dall’Irpef. L’importo e le condizioni per la detrazione sono fissati dalla legge.</p>
<p><strong>Altri costi</strong></p>
<p>Al tasso di interesse e alle imposte vanno aggiunti:</p>
<p>• il compenso all’intermediario per le spese di istruttoria, che può essere calcolato sia in misura fissa sia in misura percentuale sull’ammontare del finanziamento</p>
<p>• le spese di perizia, che possono essere richieste per la valutazione dell’immobile da ipotecare</p>
<p>• le spese notarili per il <strong>contratto di mutuo</strong> e l’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari</p>
<p>• il costo del premio di assicurazione a copertura di danni sull’immobile ed eventualmente dei rischi legati a eventi relativi alla vita del cliente che potrebbero impedirgli di rimborsare</p>
<p><strong>il prestito</strong></p>
<p>• altre spese: commissione annua di gestione pratica, spese incasso rata, spese invio comunicazioni (l’elenco completo delle spese è nel Foglio Informativo). Qualora si decidesse di ricorrere a un mediatore creditizio, è importante informarsi prima sul compenso richiesto dal professionista.</p>
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