Cessione del quinto

La cessione del quinto, dello stipendio o della pensione, è una forma di prestito pensata apposta per lavoratori dipendenti di aziende private, enti pubblici o statali, e pensionati che prima hanno lavorato in questi settori. Si tratta di un finanziamento non finalizzato, quindi non legato all’acquisto di un determinato bene o servizio, rimborsabile poi con delle rate addebitate direttamente come trattenute sulla busta paga dello stipendio o della pensione, che come entità non devono superare il valore di un quinto dello stipendio o della pensione percepiti. La garanzia di questa forma di prestiti è nel contratto di lavoro (che nella maggior parte dei casi deve essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato) o nella pensione. Il  pagamento degli importi mensili di restituzione del capitale erogato, avvengono tramite trattenuta della busta paga o della pensione, direttamentedal datore di lavoro verso la banca o finanziaria che erogano il prestito. L’importo massimo erogabile è di solto attorno ai 70.000 euro ma essendo un prestito non finalizzato in un certo senso garantito dalla busta paga, gli istituti di credito possono proporre anche altre offerte più flessibili. La cessione del quinto è disciplinata dal decreto legge  n. 180/1950 e dal D.p.r 895 del 28.07.1950, che regolamentano  la cessione del quinto dello stipendio. La normativa di riferimento è stata in seguito modificata  dalla Finanziaria 2005 che ha esteso  i contenuti  anche a dipendenti privati e pensionati.

Le 10 cose da sapere sulla cessione del quinto

  1. La cessione del quinto è un finanziamento non finalizzato che prevede un rimborso a tasso fisso e rate costanti. Il rimborso del contratto di prestito non viene effettuato dal richiedente, ma dal suo datore di lavoro o, nel caso di pensionati, dall’istituto di previdenza, tramite trattenuta sulla busta paga o sulla pensione. Le rate mensili  non possono superare un  importo inferiore o uguale al quinto  dello stipendio mensile o della pensione.
  2. Possono richiedere un finanziamento con rimborso tramite cessione del quinto, lavoratori e dipendenti di enti pubblici, statali e privati, e pensionati Inps e Inpdap appartenenti a queste categorie. I contratti di assunzione devono essere, in quasi la totalità dei casi, a tempo indeterminato e devono dimostrare un minimo di anzianità lavorativa, a partire da 5 mesi.
  3. Nel caso di aziende private, queste dovranno soddisfare alcuni criteri di affidabilità finanziaria perché i lavoratori dipendenti possano richiedere la cessione del quinto.
  4. Il cliente/lavoratore dipendente offre a garanzia del finanziamento, tramite l’azienda o l’ente pubblico  in cui è impiegato, la propria liquidazione o il trattamento di fine rapporto (TFR).
  5. Anche coloro che hanno subito in passato protesti o che sono classificati come cattivi pagatori, con la cessione del quinto possono vedersi concedere un prestito. Questo perché la garanzia in questo caso è appunto costituita dal proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  6. I documenti che servono per richiedere la cessione del quinto indicativamente sono: il certificato dello stipendio fornito dall’amministrazione dell’azienda o ente in cui si lavora, l’ultima busta paga, il benestare dell’azienda che si impegna a effettuare con regolarità i pagamenti.
  7. Il datore di lavoro di un’azienda privata può in certi casi anche rifiutarsi  di autorizzare la cessione del quinto, mentre nel caso di enti pubblici vige l’obbligo del datore di lavoro di accogliere la richiesta del dipendente.
  8. Il piano di ammortamento della cessione del quinto è composto da un tasso di interesse fisso (espresso da TAN e TAEG) e rate costanti, il cui importo no deve appunto superare la quinta parte dello stipendi o della pensione. Le rate a loro volta comprendono: una quota interessi decrescente e una quota capitale crescente.
  9. La durata del finanziamento tramite cessione del quinto varia di solito, per i dipendenti pubblici, dai  60 e i 120 mesi .
  10. E’ obbligatoria, sia per lavoratori che per pensionati, la sottoscrizione di una polizza assicurativa  che copra il credito dovuto in casi di incapacità improvvisa a far fronte al proprio impegno,come morte, malattia o perdita del posto di lavoro.

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