Volete essere sicuri che tutte le carte siano in regola del vostro contratto di finanziamento? Ecco un post da stampare che potete utilizzare come check list da spuntare per essere sicuri che sia tutto a posto.
I contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente. La consegna della copia e’ attestata mediante firma del cliente sull’originale conservato presso la banca o finanziaria. Il mancato rispetto di queste disposizioni può portare all’annullamento del contratto. Il cliente ha diritto di ottenere una copia completa del contratto (comprensiva del documento di sintesi) già prima di aderirvi, per poter così effettuare una valutazione approfondita. Considerato che i contratti di finanziamento sono preceduti da un’attività di istruttoria, per poter visionare in modo preventivo il contratto completo il cliente dovrà pagare una somma -non superiore comunque alle spese della stessa istruttoria-. La consegna gratuita e’ possibile solo per un contratto parziale, privo delle condizioni economiche (riportate in un semplice preventivo).
La consegna preventiva della copia NON impegna in nessun caso il cliente alla conclusione del contratto, e la banca non può sottoporre il potenziale cliente a termini o condizioni. Se tra la consegna preventiva del contratto e la stipulazione dello stesso le condizioni cambiassero la banca/finanziaria dovrà informare il cliente ed eventualmente consegnarli una nuova copia del contratto o del documento di sintesi.
La forma del contratto e’ libera, tuttavia la Banca d’Italia indica le informazioni che obbligatoriamente devono apparirvi:
- il tipo di credito e i dati completi del finanziatore,
- la durata del finanziamento e tutte le condizioni di utilizzo;
- se il contratto di credito e’ collegato ad un acquisto, l’indicazione del bene o servizio acquistato e il suo prezzo;
- i tassi di interesse (TAN eTAEG);
- l’ammontare del finanziamento, il numero, l’importo e la scadenza delle rate;
- tutte le voci di spesa a carico del cliente, comprese quelle relative alle comunicazioni periodiche e della gestione del c/c eventualmente previsto come obbligatorio per regolare i pagamenti;
- gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, ovvero il tasso di interesse di mora applicabile sulle rate non pagate alla scadenza. Tale tasso e’ distinto da quello di interesse annuo relativo al rimborso del finanziamento.
- avvertenze sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate;
- le eventuali spese notarili;
- le eventuali garanzie ed assicurazioni richieste;
- l’esistenza del diritto di recesso con informazioni per esercitarlo (vedi piu’ avanti);
- l’esistenza del diritto all’estinzione anticipata con informazioni per esercitarlo (vedi piu’ avanti);
- il diritto ad ottenere in qualsiasi momento e gratuitamente una tabella di ammortamento del finanziamento contenente, per ogni scadenza, gli
importi dovuti (con separazione del capitale dagli interessi) e il saldo residuo;
- per i contratti di credito collegati ad un acquisto, le regole in caso di inadempimento del venditore (vedi piu’ avanti).
- i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami, ricorsi e Arbitro Finanziario;
Per quanto riguarda le condizioni economiche, esse si ritengono comunicate correttamente anche solo con il rinvio al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, a condizione che esso sia allegato come parte integrante del contratto;
Nullità
l contratto e’ nullo se non contiene le informazioni sul tipo di contratto e sulle parti, oppure se non specifica l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso dello stesso.
Sono nulle le clausole:
- che prevedono il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
- che fissano tassi, prezzi e condizioni piu’ sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati;
- relative a costi NON inclusi nel TAEG pubblicizzato;
Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali si applicano le seguenti condizioni:
- mancanza di indicazione del tasso di interesse (TAEG): si applica il tasso nominale minimo dei BOT annuali o titoli similari indicati dal
Min.Economia ed emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessun’altra somma e’ dovuta a titolo di interesse;
- mancanza di indicazione di altri oneri e prezzi inclusi i maggiori oneri in caso di mora: si applicano gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione e’ effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla e’ dovuto;
- mancanza di indicazione della scadenza del credito: si applica la durata di trentasei mesi.
Al consumatore non può essere chiesta o addebitata nessuna spesa che non sia prevista nel contratto.
Al contratto e’ unito il documento di sintesi, che raccoglie le più significative condizioni contrattuali ed economiche applicate. Esso costituisce in pratica il frontespizio del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo relativo al tipo di operazione e servizio. Almeno una volta all’anno dev’essere inviata una comunicazione periodica analitica relativa allo svolgimento del rapporto con un quadro aggiornato delle condizioni applicate (rendiconto e documento di sintesi), che si intende poi approvata decorsi 60 giorni.
La nullità, sia di una clausola che dell’intero contratto, deve sempre essere fatta valere dal consumatore davanti ad un giudice. Il riconoscimento della nullità di una clausola non comporta la nullità del contratto. In caso di nullità del contratto al consumatore non può essere chiesto di restituire più delle somme utilizzate, e il pagamento può avvenire a rate con la stessa periodicità prevista dal contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.
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