Credito al consumo
Il credito al consumo è forse una delle tipologie di prestito più conosciute. Si tratta di un credito finalizzato all’acquisto di un preciso bene di consumo o servizio, o alla soddisfazione di esigenze personali (come prestito personale o cessione del quinto). Il credito al consumo viene concesso a una persona fisica denominata consumatore. Il pagamento poi del bene di consumo o del servizio che si intende acquistare, sarà effettuato tramite dilazione del pagamento o concessione di prestito. Il consumatore quindi si impegna a corrispondere l’importo dovuto al venditore nelle modalità e nei tempi stabiliti e nel caso di prestito, a restituire la quota che gli è stata erogata comprensiva di interessi, attraverso le rate.
Le 10 cose da sapere sul credito al consumo
- Le normative che regolano il credito al consumo sono diverse ,da quelle comunitarie a quelle nazionali. In Italia si occupa del credito al consumo il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 e anche il Decreto ministeriale del Tesoro dell’8 luglio 1992 e successive modifiche. A livello europeo, la nuova normativa è stata approvata nel 2008. Le nuove direttive sanciscono una serie di obblighi per gli istituti di credito a favore di un aumento della trasparenza, sia nella della pubblicità dei prodotti di credito al consumo che nella fase precontrattuale, al fine di facilitare i consumatori nella ricerca dell’offerta più conveniente. Tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno adeguarsi alle nuove norme entro il 2010.
- Il credito al consumo è un contratto tramite il quale, per acquistare beni materiali o servizi, viene anticipato del credito al consumatore, che poi dovrà restituirlo tramite dilazione di pagamento (concessa da soggetti autorizzati a vendita nel territorio della Repubblica) o finanziamento, concessa da istituti di credito come banche o istituti finanziari.
- Del credito al consumo e delle normative che lo regolano non fanno parte crediti di importo inferiore a 155 euro e superiore a 30.987 euro.
- Per valutare l’affidabilità e la capacità di saldare un debito del consumatore, le banche e le finanziarie prima di concedere o no un finanziamento, valutano il credit score del cliente. A valutare il “punteggio di accettazione”, concorreranno informazioni sul lavoro svolto e il reddito del cliente, sul finanziamento da erogare e sulle sue modalità, come durata e importo delle rate, del bene da finanziare, ed eventuali segnalazioni del richiedente in banche dati.
- Il contenuto del contratto deve essere messo interamente per iscritto e il cliente consumatore deve averne una copia.
- Nel documento devono essere presenti almeno gli elementi che seguono: l’ ammontare e le modalità del finanziamento, il numero delle rate e l’importo di ciascuna, oltre alla scadenza , il tasso annuo effettivo globale, o TAEG ed eventuali modifiche , le garanzie richieste, oneri ed eventuali spese accessorie non compresi nel calcolo del TAEG , assicurazioni richieste.
- Nel calcolo del TAEG sono inclusi i seguenti elementi: spese di istruttoria, spese di apertura della pratica, spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, quelle per assicurazioni o garanzie che garantiscono al creditore il rimborso del credito in caso di morte, perdita del lavoro, invalidità o malattia grave del consumatore . E’ compreso anche il costo dell’attività di mediazione svolta eventualmente da terzi, e altre spese di contratto ed eccezione di quelle escluse dal calcolo del TAEG, le altre spese del contratto ad eccezione di quelle escluse dal calcolo del TAEG.
- Non sono incluse nel TAEG le spese che deve compiere il consumatore se non rispetta gli obblighi contrattuali o gli interessi di mora, se non effettua nei tempi stabiliti il rimborso delle rate. Non sono nemmeno incluse spese per assicurazioni non incluse nel calcolo del TAEG né garanzie diverse da quelle incluse nel calcolo del TAEG. Sono escluse anche le spese di trasferimento fondi e di tenuta dei conti. Tute queste spese accessorie sono comunque visibili e menzionate nella documentazione che il consumatore leggerà prima di sottoscrivere il contratto di credito al consumo, la documentazione precontrattuale.
- Tutti i finanziamenti finalizzati ad acquistare beni o servizi, i prestiti personali e anche le aperture di credito rotativo, come la carte revolving, fanno parte della “famiglia” del credito al consumo.
- Non fanno pare del credito al consumo gli acquisti legati ad attività imprenditoriale o professionale, mutui, leasing e fidi di conto.
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