Nel credito al consumo, il primo dato su cui soffermarsi nel valutare la sottoscrizione di un contratto di finanziamento e’ il TAEG, ovvero il tasso annuo effettivo globale, il valore che esprime il COSTO totale del credito espresso in percentuale annua e che, per questo tipo di contratti, costituisce il cosiddetto”indicatore sintetico di costo (ISC)”. In parole povere il Taeg vi indicherà esattamente quanto vi costa il finanziamento richiesto ed è il fattore a cui fare maggior attenzione.
Il Taeg comprende non solo gli interessi legati al finanziamento ma anche gli altri costi, conosciuti dal finanziatore, che il consumatore dovrà pagare per quel finanziamento: interessi quindi ma anche spese legate al finanziamento, tasse ecc…
Il Taeg quindi è molto diverso dal TAN, il tasso annuo nominale, che invece rappresenta il tasso di interesse annuale legato al finanziamento.
NOTA BENE: Il “tasso zero” spesso sbandierato nelle pubblicità spesso purtroppo si riferisce al solo TAN e non ad un reale “costo zero” del finanziamento. Il Tan usato in questo modo è come uno specchietto per le allodole. Verificate invece cercando il Taeg e il suo valore che comprende -oltre agli interessi- tutte le altre spese.
Il TAEG deve comprendere, per legge:
- gli interessi;
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore/consumatore) e comunque tutte le spese relative a servizi accessori connessi con il
contratto, se la sottoscrizione di detti servizi e’ obbligatoria;
- il costo dell’attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
- i costi di gestione del c/c aperto ad hoc per pagare le rate (anche attraverso una carta), se l’apertura di tale conto e’ prevista dal contratto come obbligatoria;
- tutte le altre spese contemplate nel contratto.
Sono invece escluse dal calcolo del TAEG:
- le somme che il consumatore deve pagare -anche a titolo di penale- per l’inadempimento di qualsiasi suo obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora;
- le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente che si tratti di un acquisto in contanti o a credito (imposte, tasse, etc.);
- le spese di gestione del c/c aperto ad hoc per pagare le rate (anche attraverso una carta) se l’apertura del conto e’ prevista dal contratto come facoltativa e se tutti i detti costi sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito;
- le spese per le assicurazioni o garanzie scelte volontariamente dal consumatore, diverse da quelle imposte dalla banca o finanziaria.
Per il calcolo del Taeg viene utilizzata una formula che prende in considerazione l’entita’ del credito e la durata del rimborso. Esso viene calcolato al momento della stipula del contratto e si puo’ considerare fisso fino alla scadenza finale a meno che il contratto non preveda unapossibile modifica già pre-quantificata. Ciò vale anche per tutte le spese che compongono il TAEG.
Ricordiamo che per valutare se i tassi del finanziamento rientrano nelle soglie previste dalle norme anti-usura, il TAEG può essere confrontato con i tassi soglia fissati trimestralmente dalla Banca d’Italia e diversificati per tipo di finanziamento (i cosiddetti TAG).

