L’art. 8 della Legge 40/2007 introduce la libertà per il debitore di passare da una banca all’altra senza oneri e senza perdere i benefici fiscali. Anche se può sembrare ovvio, non lo era prima dell’entrata in vigore del decreto legge 7/07. Infatti, il meccanismo utilizzato da tale norma è quello della surrogazione per volontà del debitore, ai sensi dell’art. 1202 c.c. Trattasi pertanto di un istituto già previsto dal nostro ordinamento, ma non applicabile nei rapporti con gli istituti di credito a causa di apposite clausole che venivano inserite nei contratti di mutuo da parte degli stessi istituti.
Ora, invece, non solo è possibile per il debitore cambiare banca in favore di un’altra banca che offre condizioni più vantaggiose, ma a tale volontà del debitore la banca non può opporsi ed inoltre il cambiamento deve avvenire senza oneri per il debitore il quale non perde neppure i benefici fiscali di cui abbia eventualmente goduto.
Si deve comunque rilevare che la surrogazione ex art. 1202 c.c. è soggetta a tre condizioni:
• il nuovo mutuo e la quietanza del vecchio mutuo devono risultare da atto avente data certa;
• nel nuovo mutuo va indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata dalla nuova banca;
• la quietanza rilasciata dalla banca surrogata deve indicare la dichiarazione del mutuatario circa la provenienza della soma impiegata nel pagamento.
Rispetto alla normativa esposta, il decreto legge dispone inoltre che:
- la surrogazione può essere praticata per qualsiasi tipologia di finanziamento bancario (non solo per i mutui);
- la vecchia banca, come detto, non può opporsi alla surrogazione eccependo ad esempio che il contratto di finanziamento non consente l’estinzione anticipata;
- si mantiene la vecchia iscrizione ipotecaria, annotando a margine di essa la surrogazione; tale annotazione può avvenire semplicemente presentando all’ufficio dell’agenzia del Territorio una copia autentica dell’atto di surrogazione.
E’ già da qualche tempo che non parliamo di mutui ed ora lo facciamo informando su una novità senz’altro utile per snellire e sburocratizzare le pratiche di chi decide di utilizzare la procedura di portabilità già introdotta dalla cosiddetta Legge Bersani sulle liberalizzazioni (n° 40 del 2 aprile 2007). Ricordiamo…
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